Caso plusvalenze e deferimento, l’esperto in materia Vincenzo Esposito in esclusiva ai microfoni di Napolicalciolive parla dei possibili rischi per il Napoli
E’ iniziato il processo relativo al caso plusvalenze, che ha coinvolto ben 11 squadre italiane. Tra queste spiccano i nomi di Juventus e Napoli, con gli azzurri accusati di aver gonfiato il valore di Victor Osimhen, il bomber nigeriano arrivato la scorsa estate dal Lille.
Secondo la Procura, il valore reale dell’attaccante si attestava allora sui 52 milioni di euro, contro i 72 fatti registrare dal Napoli, il quale nella trattativa aveva coinvolto anche i cartellini di Ciro Palmieri , Luigi Liguori e Claudio Manzi, Orestis Karnezis, valutando in maniera sproporzionata questi ultimi.
Come se non bastasse, il club azzurro nella figura del suo presidente Aurelio De Laurentiis è stato deferito dal Procuratore Federale per i fatti relativi allo scorso 5 gennaio, in occasione di Juventus-Napoli. Il motivo del deferimento è di “non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo lo scorso 5 gennaio – si legge nella nota -, insieme al resto del ‘gruppo squadra’. I calciatori in questione infatti erano stati messi in quarantena dall’ASL di Napoli fino al 9 gennaio, ma ciò nonostante partirono insieme ai compagni per la trasferta di Torino.
Per fare chiarezza sulla situazione e capire quali potrebbero essere le possibili conseguenze per il Napoli, in esclusiva ai microfoni di Napolicalciolive è intervenuto l’esperto giuridico Vincenzo Esposito, ex lobbista della LAV e saggista presso diverse riviste giuridiche. L’intervista integrale ai nostri microfoni:
Il Napoli è implicato non in un caso, ma in ben due. Partiamo dalla domanda che più sta a cuore i tifosi, cosa rischiano gli azzurri?
“Stando ai comunicati ufficiali della FIGC, il procuratore federale ha mosso due differenti contestazioni alla Società Calcio Napoli e al suo presidente Aurelio De Laurentis: aver contabilizzato plusvalenze economiche con l’intento di eludere la normativa vigente; non aver impedito ad alcuni calciatori, sottoposti a quarantena domiciliare anti-COVID, di viaggiare con il resto della squadra alla volta di Torino e partecipare alla partita Juventus-Napoli del 6 gennaio scorso.
Per le violazioni in materia gestionale ed economica, le sanzioni applicabili in base al Codice di Giustizia Sportiva dipendono dalla finalità e dal risultato delle condotte tenute.
In particolare, le generiche falsità, omissioni o reticenze di cui all’art. 31 co. 1 del Codice sono punite con la sanzione dell’ammenda, consistente nel pagamento di una somma di danaro, in aggiunta alla diffida (poco più di un “rimprovero” formalizzato).
Tuttavia, se l’attività illecita o elusiva della società calcistica è volta a ottenere l’iscrizione a una competizione a cui non avrebbe potuto essere ammessa, le conseguenze possono essere ben più gravi. Ebbene, pur non essendo questo il caso del Napoli, le stesse penalità potrebbero in teoria “uscire dalla porta e rientrare dalla finestra”; ciò in base al combinato disposto degli artt. 6, 8 e 31 CGS, ossia mediante la contestazione di una responsabilità diretta od oggettiva per atti e comportamenti illeciti posti in essere da propri soggetti apicali.
Infatti, il Giudice Sportivo può, anche in questi casi, applicare una o più delle seguenti sanzioni:
Le stesse penalità possono essere disposte per la mancata osservanza dei protocolli sanitari, purché integranti una violazione diretta dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.”
Quali potrebbero essere i prossimi sviluppi?
“Occorrerà, innanzitutto, accertare la reale sussistenza dei fatti contestati. Naturalmente, se le accuse si rivelassero del tutto infondate il procedimento verrebbe posto nel nulla.
Viceversa, qualora le contestazioni venissero, in tutto o in parte, accolte dal giudice, si potrebbe astrattamente oscillare dalla più lieve alla più grave tra le sanzioni già esaminate.”
Come pensi che possa concludersi la vicenda?
“Considerato che la violazione in materia contabile rientra nell’ipotesi più lieve tra quelle alternativamente previste dall’art. 31 CGS e che l’addebito di responsabilità ex art. 6 (applicabile a entrambe le vicende in esame) deve comunque ispirarsi alla natura e alla gravità dei fatti, un elementare principio di ragionevolezza e proporzionalità imporrebbe di non andare oltre l’ammenda con diffida e la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Questo pronostico, però, sconta necessariamente il difetto di essere formulato in una fase ancora embrionale dei procedimenti avviati e non è escluso che, dalle prossime risultanze processuali, emergano elementi tali da spostare l’ago della bilancia in un senso o nell’altro.”
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