La clausola rescissoria, o risolutiva, ha di fatto conquistato il concetto moderno di calciomercato. Cos’è e come funziona?
Nelle ultime ore in casa Napoli il tema caldo riguarda il possibile rinnovo di Fabian Ruiz con tanto di clausola rescissoria monstre per tenere lontane le pretendenti. Una pratica quella della clausola risolutiva molto utilizzata dalla dirigenza azzurra con diversi calciatori che negli ultimi anni ne hanno avuta una nel proprio contratto. Da quella super di Koulibaly che entrerà in vigore la prossima estate a quelle dei vari Zielinski e Maksimovic, per arrivare fino al caso più celebre riguardante Gonzalo Higuain. Si tratta quindi di un’arma a doppio taglio che se da un lato garantisce spesso un’asticella molto alta al momento della vendita, dall’altro toglie potere decisionale alla società stessa. Una pratica che spesso e volentieri viene definitiva erroneamente clausola rescissoria e che invece nel rispetto delle definizioni civilistiche del nostro ordinamento, andrebbe chiamata clausola risolutiva o penale.
Calciomercato, tutto ciò che c’è da sapere sulla clausola rescissoria
La clausola rescissoria permette a un calciatore di recedere unilateralmente il proprio contratto con la società di appartenenza dietro ad un corrispettivo pagamento di una determinata cifra che viene stabilita a monte alla stipulazione dell’accordo stesso tra atleta e club. Spesso e volentieri si tratta di cifre così elevate da essere solo provocatorie e con il chiaro intento di ‘spaventare’ eventuali società interessate all’acquisto. Va inoltre chiarito il pagamento della clausola stessa che in realtà spetta al calciatore e non alla nuova società nella quale desidera andare a giocare.
Si tratta ad ogni modo di un cavillo e una formalità di tipo giuridico in quanto poi all’atto pratico la somma in questione viene comunque versata dalla società che ne vuole acquistare i diritti sportivi. Tale pratica cambia però completamente la reale ratio della clausola rescissoria stessa. Dal punto di vista dell’ordinamento italiano questa opzione contrattuale trova la sua validità giuridica negli articoli 1382-1384 del Codice Civile in cui viene definita proprio “clausola penale” la somma, stabilita all’interno di un contratto di lavoro e concordata tra le parti, dovuta come tipo di risarcimento per l’inadempimento dell’obbligazione.