Il Giudice Sportivo di Serie B ha respinto i ricorsi presentati da Benevento e Livorno sul presunto tesseramento irregolare di David Okereke confermando le vittorie ottenute dallo Spezia contro i rispettivi club.
A seguire le motivazioni da parte del Giudice Sportivo della Serie B nel respingere i ricorsi presentati da Benevento e Livorno avverso le vittorie conquistate dallo Spezia contro i rispettivi club per via del presunto tesseramento irregolare di David Okereke. Questo il comunicato:
“Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SERIE BKT Gara soc. SPEZIA– soc. LIVORNO del 27 febbraio 2019 Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo presentato in data 2 marzo 2019 dalla Soc. Livorno, nel quale si chiede che questo Giudice “accertata l’irregolarità del tesseramento del calciatore David Okereke, anche previa trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti e/o al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti F.I.G.C. per le determinazioni di propria competenza, Voglia disporre, a carico dello Spezia Calcio S.r.l., la sanzione della perdita per 3-0 della gara Spezia Calcio S.r.l.-A.S. Livorno Calcio S.r.l. disputata mercoledì 27 febbraio 2019”; – attesa la ritualità del reclamo; – lette le controdeduzioni della Soc. Spezia, trasmesse a mezzo pec in data 5 marzo 2019; – inviati gli atti alla Procura Federale affinché quest’ultima svolgesse, con la massima sollecitudine, ogni più opportuno accertamento con riferimento al tesseramento del calciatore David Chidozie Okereke, come da C.U. n. 125 del 12 marzo 2019; – acquisita la Relazione della Procura Federale del 27 marzo 2019 avente ad oggetto “accertamenti richiesti dal Giudice Sportivo della LNP serie B con C.U. n. 125 del 12.3.2019 in relazione ad un reclamo della A.S. Livorno Calcio in ordine alla posizione irregolare del calciatore Sig. David Chidozie OKEREKE schierato nella squadra dello Spezia (n. 21) nella gara Spezia Livorno del 27.2.2019” e la documentazione inviata a mezzo email dalla Procura Federale a questo Giudice in data 28 marzo 2019; – rilevato che dalla Relazione della Procura Federale e dalla documentazione acquisita, è emerso che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la soc. Spezia non risulta essere, allo stato attuale, irregolare, dal momento che “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015, presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La variazione di tesseramento dell’OKEREKE come “giovane di serie” è stata autorizzata dalla F.I.G.C. con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con lo SPEZIA CALCIO a far data dal 20/01/2016. A fronte delle descritte risultanze probatorie, non risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo “Kvarnerska rivijera 2014”; – considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 5, CGS e che, pertanto, il reclamo presentato dalla soc. Livorno non può trovare accoglimento; P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo della soc. Livorno poiché infondato nel merito, confermando, pertanto, il risultato di 3-0 in favore della soc. Spezia conseguito sul terreno di giuoco”.
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“Gara soc. BENEVENTO– soc. SPEZIA del 16 marzo 2019 Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo presentato in data 19 marzo 2019 dalla Soc. Benevento, che chiede che questo Giudice voglia “in via principale, accertare e dichiarare che il calciatore (David Okereke, ndr) ha disputato la gara (Soc. Benevento-Soc Spezia del 16 marzo 2019, ndr) in posizione irregolare di tesseramento e per l’effetto infliggere alla società Spezia Calcio SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3; in via subordinata rimettere gli atti alla Procura Federale per i dovuti accertamenti sul tesseramento, come già disposto da codesto Giudice Sportivo con la precedente ordinanza pubblicata sul C.U. 125 del 12/03/2019, ovvero, in via ancora più subordinata, sospendere la decisione in attesa dell’esito degli espletati accertamenti”; – attesa la ritualità del reclamo; – lette le controdeduzioni della Soc. Spezia, trasmesse a mezzo pec in data 21 marzo 2019; – acquisita la Relazione della Procura Federale del 27 marzo 2019 avente ad oggetto “accertamenti richiesti dal Giudice Sportivo della LNP serie B con C.U. n. 125 del 12.3.2019 in relazione ad un reclamo della A.S. Livorno Calcio in ordine alla posizione irregolare del calciatore Sig. David Chidozie OKEREKE schierato nella squadra dello Spezia (n. 21) nella gara Spezia Livorno del 27.2.2019” e la documentazione inviata a mezzo mail dalla Procura Federale a questo Giudice in data 28 marzo 2019; – rilevato che dalla Relazione della Procura Federale e dalla documentazione acquisita, è emerso che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la soc. Spezia non risulta essere, allo stato attuale, irregolare, dal momento che “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015, presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La variazione di tesseramento dell’OKEREKE come “giovane di serie” è stata autorizzata dalla F.I.G.C. con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con lo SPEZIA CALCIO a far data dal 20/01/2016. A fronte delle descritte risultanze probatorie, non risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo “Kvarnerska rivijera 2014”; – considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 5, CGS e che, pertanto, il reclamo presentato dalla soc. Benevento non può trovare accoglimento; P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo della soc. Benevento poiché infondato nel merito, confermando, pertanto, il risultato di 2-3 in favore della soc. Spezia conseguito sul terreno di giuoco”.
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